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Statuto
È
costituito, con sede in Roma, il "Collegio Periti Italiani", che raggruppa anche i professionisti inquadrati nelle
diverse forme disciplinate dalla Legge 4/2013 e sue successive modifiche
ed integrazioni. Il Collegio, unico e con carattere nazionale, senza scopi di
lucro e per fini di interesse generale, al quale possono aderire coloro
che, già esercitando una professione, un'arte od un mestiere, ed essendo
iscritti nelle liste od Albi meglio descritti al successivo Art. 5 del
presente Statuto, o che siano in grado di dimostrare, in conseguenza delle
cognizioni e delle esperienze acquisite nel loro specifico ramo, e
possedendo i necessari requisiti morali, culturali e tecnici, la propria
capacità peritale nei seguenti campi od ambiti o categorie che potranno
essere ampliate a decisione del Consiglio
Direttivo:
Art. 2 - Soci Il Collegio Periti Italiani comprende, Soci Fondatori, Soci
Ordinari, Soci Aspiranti. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto
costitutivo del Collegio Periti Italiani e saranno iscritti nell'Elenco
Professionisti con diritto di voto. Sono Soci Ordinari coloro che vi sono ammessi secondo le
norme del presente Statuto, che saranno iscritti nell'Elenco
Professionisti con diritto di voto. Sono Soci Aspiranti coloro che vi sono ammessi per avere la
preparazione adeguata a svolgere, in futuro, l'attività di Perito con
l'espresso divieto, finché non abbiano superato l'esame per svolgere detta
attività. Saranno iscritti in un elenco speciale e non hanno diritto al
voto. Tutti i Soci così come categorizzati saranno inseriti in un
apposito Libro dei Soci che viene tenuto presso i locali della Sede ed
aggiornato annualmente; detto Libro dei Soci può essere tenuto in modalità
informatica ed annualmente salvato su apposito
supporto. Art. 3 - Scopi Il Collegio Periti Italiani ha i seguenti
scopi: a) Valorizzare e tutelare l'attività professionale degli
Associati, promuovendo e favorendo ogni iniziativa tendente al
perfezionamento dell'istruzione tecnico – professionale e tecnico -
forense, anche mediante seminari e corsi di perfezionamento al più alto
livello; oltreché al miglioramento della assistenza sociale e della
previdenza degli Associati; b) Rappresentare gli Associati in qualsiasi sede, grado o
giurisdizione, nonché presso Autorità, Enti Pubblici e Locali, ed
assisterli in tutte le controversie professionali
relative; c) Designare, ove se ne presenti l'opportunità, propri
rappresentanti presso Enti od Uffici statali, pubblici, amministrativi e
tecnici; d) Promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni
similari, nazionali ed estere; e) Esprimere consigli e pareri nel campo tecnico ed
amministrativo; f) Pubblicare un periodico oltre a circolari, notiziari,
manuali ed opuscoli, anche tramite il proprio sito
web; g) Promuovere ed eseguire corsi e visite di istruzione,
conferenze e seminari; h) Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con
Tribunali, Ordini Professionali ed ove possibile Ministeri, per la tutela
e la collaborazione che il Collegio può dare nei singoli
ambiti; i) Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con Associazioni, Associazioni dei Consumatori, negli ambiti delle Professioni rappresentate dal Collegio Periti Italiani. Art. 2 - Soci Il
Collegio Periti Italiani comprende, Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci
Aspiranti. Sono
Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo del
Collegio Periti Italiani e saranno iscritti nell'Elenco Professionisti con
diritto di voto. Sono
Soci Ordinari coloro che vi sono ammessi secondo le norme del presente
Statuto, che saranno iscritti nell'Elenco Professionisti con diritto di
voto. Sono
Soci Aspiranti coloro che vi sono ammessi per avere la preparazione
adeguata a svolgere, in futuro, l'attività di Perito con l'espresso
divieto, finché non abbiano superato l'esame per svolgere detta attività.
Saranno iscritti in un elenco speciale e non hanno diritto al
voto. Tutti i
Soci così come categorizzati saranno inseriti in un apposito Libro dei
Soci che viene tenuto presso i locali della Sede ed aggiornato
annualmente; detto Libro dei Soci può essere tenuto in modalità
informatica ed annualmente salvato su apposito
supporto. Art. 3 - Scopi Il
Collegio Periti Italiani ha i seguenti scopi: a)
Valorizzare e tutelare l'attività professionale degli Associati,
promuovendo e favorendo ogni iniziativa tendente al perfezionamento
dell'istruzione tecnico – professionale e tecnico - forense, anche
mediante seminari e corsi di perfezionamento al più alto livello; oltreché
al miglioramento della assistenza sociale e della previdenza degli
Associati; b)
Rappresentare gli Associati in qualsiasi sede, grado o giurisdizione,
nonché presso Autorità, Enti Pubblici e Locali, ed assisterli in tutte le
controversie professionali relative; c)
Designare, ove se ne presenti l'opportunità, propri rappresentanti presso
Enti od Uffici statali, pubblici, amministrativi e
tecnici; d)
Promuovere e mantenere rapporti con organizzazioni similari, nazionali ed
estere; e)
Esprimere consigli e pareri nel campo tecnico ed
amministrativo; f)
Pubblicare un periodico oltre a circolari, notiziari, manuali ed opuscoli,
anche tramite il proprio sito web; g)
Promuovere ed eseguire corsi e visite di istruzione, conferenze e
seminari; h)
Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con Tribunali, Ordini
Professionali ed ove possibile Ministeri, per la tutela e la
collaborazione che il Collegio può dare nei singoli
ambiti; i)
Promuovere e sollecitare protocolli di intesa con Associazioni,
Associazioni dei Consumatori, negli ambiti delle Professioni rappresentate
dal Collegio Periti Italiani.
Art. 5 - Iscrizione al Collegio Periti
Italiani Possono
essere iscritti tutti coloro che fanno regolarmente parte, con la
qualifica di Perito, Esperto e Consulente Tecnico, nei seguenti Ruoli,
Albi ed Elenchi: a)
Periti ed Esperti della Camera di Commercio Industria Artigianato ed
Agricoltura; b)
Periti e Consulenti Tecnici del Giudice nei
Tribunali; c)
Coloro che sono iscritti nei diversi Ordini, Collegi ed Albi Professionali
riconosciuti; d)
Coloro che sono iscritti in qualità di Consulenti/Tecnici in appositi
registri interni tenuti presso Direzioni Regionali delle Entrate (già
Intendenza di Finanza), Ferrovie, Costruzioni Aereonautiche, Enti
Portuali, Dogane ed Enti vari; e)
Coloro che possono comprovare, con attestati validi ed appropriata
documentazione, la propria idoneità all'esercizio della funzione di Perito
Esperto e Consulente Tecnico. Art. 6 - Ammissione al Collegio Periti
Italiani Per
essere ammessi occorre: a) Avere
l'esercizio dei diritti civili; b)
Essere di limpida condotta morale e civile; c)
Documentare a quale Albo, Ruolo od Elenco ufficiale si è già
iscritti. Sostenere colloqui tecnici fissati dal Consiglio Direttivo quando,
a giudizio del Consiglio stesso, fosse ritenuto necessario effettuarli, in
mancanza della iscrizione nei Ruoli, Albi od Elenchi previsti
dall'articolo 5. Il Consiglio Direttivo del Collegio Periti Italiani, esaminata la documentazione prodotta e ricorrendone i presupposti iscrive il Candidato fra i Soci Ordinari od i Soci Aspiranti a norma dell’Art. 2 (due) del presente Statuto.
Art. 7– Impegni di ogni ASSOCIATO Gli
Associati al Collegio Periti Italiani si assumono l'impegno
di: a)
Osservare incondizionatamente le norme del presente Statuto e tutte le
deliberazioni o le disposizioni dei competenti Organi
Sociali; b)
Comportarsi con lealtà nei rapporti reciproci ed esercitare la loro
attività con assoluta dignità; c)
Rispettare il segreto professionale ed osservare il codice deontologico
del Collegio Periti Italiani; d)
Informare tempestivamente il Collegio Periti Italiani di tutte le vertenze
nelle quali possono essere coinvolti sia gli Associati e sia gli interessi
del Collegio stesso; e)
Corrispondere, oltre ad un contributo di iscrizione all'entrata
"una-tantum", una quota associativa annua, nonché eventuali spese per
diritti di segreteria per il rilascio di dichiarazioni, attestati od
altro; f)
Appartenere al Collegio Periti Italiani per almeno 3 (tre) anni, ed al
regolare versamento annuo delle relative
quote; g) Gli
Associati sono impegnati ad adire prioritariamente al Collegio dei Probi
Viri, di cui all’art. 27 del presente Statuto, per qualunque controversia
dovesse sorgere con gli organi del Collegio e/o con altri Soci. Il
Collegio dei Probi Viri è impegnato a dirimere la controversia sorta nel
termine massimo di 3 (tre) mesi da quando è ufficialmente investito del
problema. Art. 8 - Perdita requisiti
Socio La
qualità di Socio al Collegio Periti Italiani si
perde: a) Per
dimissioni; b)
Quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata di impedimento
per la iscrizione; c) Per
morosità che dura da almeno 3 (tre) anni; d) Per
radiazione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme
disciplinari. Art. 9 – Cancellazione dal Collegio Periti
Italiani La cancellazione dal Collegio Periti Italiani comporta la materiale decadenza della validità della tessera comprovante l'appartenenza al Collegio stesso, ed è facoltà del Consiglio Direttivo del Collegio Periti Italiani segnalare la avvenuta cancellazione a tutti gli Enti come indicati nel precedente Art. 5 (cinque). La mancata restituzione della tessera personale e/od il suo uso improprio potrà essere perseguita a termini di legge. Art. 10 – Riammissione al Collegio Periti
Italiani È
consentita la riammissione al Collegio all'Iscritto allontanato per
morosità previa corresponsione di tutti i contributi annuali, salvo casi
eccezionali valutati volta per volta dal Consiglio Direttivo, riguardanti
l'intero periodo intercorrente tra la data di cancellazione (ultima
corresponsione) e quella di riammissione. È
altresì consentita la riammissione ex-novo del Socio radiato,
decorsi 5 (cinque) anni dal provvedimento, ove decorrano sempre i
requisiti voluti per la normale iscrizione e se nel frattempo
l'interessato abbia tenuto una condotta irreprensibile e, nel caso di
subìta condanna, sia intervenuta la
riabilitazione.
Art. 11– Organi del Collegio Periti Italiani Sono
Organi del Collegio Periti
Italiani:
Ogni Organo del Collegio Periti Italiani registrerà le proprie adunanze e le proprie deliberazioni in apposito Libro dei Verbali che sarà custodito presso la Sede del Collegio, ad eccezione dei Delegati Territoriali che terranno presso la propria Sede eventuali verbali. Tutte le cariche decadono al decadere del Consiglio Direttivo. Art. 12 Assemblea
Generale L'Assemblea Generale è l'organo sovrano del Collegio Periti
Italiani, ed è costituita da tutti gli Associati in regola con i pagamenti
delle quote sociali al momento
dell'Assemblea. Spetta
all'Assemblea Generale: a)
modificare lo Statuto, con facoltà di nominare una apposita commissione di
studio per le eventuali modifiche, da sottoporre poi alla successiva
riunione assembleare; b)
approvare il bilancio annuale consuntivo; c)
approvare il bilancio preventivo; d)
determinare le linee generali dell'attività del Collegio Periti
Italiani; e)
eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e
del Collegio dei Probiviri, a maggioranza dei presenti. Gli eletti a più
cariche sociali dovranno optare per una sola carica. Sulle schede di
votazione non dovranno figurare più di 7 (sette) nomi per i Consiglieri,
di 3 (tre) nomi per i Revisori dei Conti e 3 (tre) dei
Probiviri; f)
fissare i contributi di iscrizione, le quote associative annue e
l'ammontare dei diritti di segreteria; g) pronunciarsi su tutte le questioni per le quali è convocata. Art. 13 – Validità Assemblea Generale dei
Soci L'Assemblea Generale è valida: a) in
prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli
Associati aventi diritto al voto; b) in
seconda convocazione, che dovrà essere effettuata almeno 24 (ventiquattro)
ore dopo la prima, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi
diritto al voto; c)
All’Assemblea Generale gli Associati aventi diritto di voto, possono
essere portatori di massimo n.ro 5 (cinque) deleghe da Associati aventi
parimenti diritto di voto; dette deleghe devono essere comunicate alla
Segreteria del Collegio Periti Italiani a mezzo di posta elettronica
(e-mail); d)
l'Assemblea Generale sarà valida mediante convocazione da effettuarsi, a
mezzo e-mail od a mezzo di posta ordinaria, con almeno giorni 15
(quindici) di preavviso da effettuarsi ai recapiti forniti dall’Associato;
parimenti la convocazione dell’Assemblea Generale degli Associati, dovrà
essere pubblicizzata sia tramite idonea appostazione sul proprio sito
internet recante l’Ordine del Giorno, e sia con l’affissione con
indicazione di data certa, presso i locali della
Sede. Per
sopravvenuti urgenti e gravi motivi, l’Assemblea Generale potrà essere
convocata su istanza del Presidente del Collegio dei Revisori con le
modalità sopra descritte. L'Assemblea Generale delibera con le maggioranze previste dal primo
comma dell'art.21 del codice civile dei votanti. Per le modifiche
statutarie è necessaria il voto favorevole della maggioranza degli
Associati aventi diritto di voto; per lo scioglimento
dell'Associazione è necessario il voto
favorevole di almeno il 75% (settantacinque
percento) degli Associati, ed in tal caso non sono ammesse deleghe. Per la
elezione delle cariche sociali, che avviene con scheda segreta ed a
maggioranza dei voti validi è obbligatoria la votazione presso la sede del
Collegio Periti Italiani con obbligo di firmare un registro di presenze
nel quale verranno annotati gli estremi di un documento identificativo
valido o tessera sociale. Tutti
gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa al
momento dell’assemblea, hanno diritto di
voto. Art. 14 – Presidente l’Assemblea Generale degli
Associati L'Assemblea Generale nomina sia il Presidente e sia il Segretario
dell’Assemblea scelti fra gli Associati partecipanti aventi diritto di
voto. L’Assemblea Generale è convocata dal Consiglio Direttivo
normalmente 1 (una) volta l'anno entro e non oltre il 30 (trenta) maggio
dell’esercizio successivo, ed allo scadere del termine del mandato del
Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle cariche
sociali. L'Assemblea Generale può altresì essere convocata,
straordinariamente, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi
opportuno, o ne fosse richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati
purché in regola con le quote d’iscrizione se questi non superano il
numero di 200 (duecento); e di almeno ¼ (un quarto) se questi superano il
numero di 200 (duecento). L'avviso
di convocazione dell’Assemblea Generale dovrà sempre contenere l'elenco
degli argomenti posti in discussione con l'obbligo della voce: “Varie ed
eventuali”, in fondo all'ordine del giorno. Alla fine di ogni Assemblea Generale sarà redatto un verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato che sarà trattenuto nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani. Art. 15 – Iniziative proposte dagli
Associati Eventuali iniziative proposte dagli Associati, che saranno inserite
nell'ordine del giorno della convocata Assemblea Generale degli Associati
dovranno essere inviate alla Segreteria del Collegio Periti Italiani entro
e non oltre il mese di febbraio, unitamente ad una relazione illustrativa,
firmata dai proponenti degli argomenti da discutere e sui quali
deliberare. Art. 16 – Esclusione dall’Assemblea Generale degli
Associati Non
possono partecipare all'Assemblea Generale gli Associati che risultino
sospesi o morosi al momento dello svolgimento dell’Assemblea
stessa. Art. 17 - Consiglio Direttivo Il
Collegio Periti Italiani è retto da un Consiglio Direttivo composto da
n.ro 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale e scelti tra gli
Associati in regola con il pagamento delle quote
sociali. Il
Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e può essere
rieletto. Il
Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento e senza altre approvazioni,
per comprovate esigenze di operatività, cooptare al massimo 3 (tre) nuovi
Consiglieri tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote
sociali. Questi saranno in ogni caso Consiglieri con i medesimi diritti e
doveri di quelli eletti e non si distingueranno più da quelli eletti per
nessun motivo. La
Carica di Consigliere non comporta nessuna retribuzione salvo un gettone
di presenza, stabilito dagli stessi Consiglieri, e salvo rimborso spese a
piè di lista. Alla fine di ogni Assemblea del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale che sarà trattenuto nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani. Art. 15 – Iniziative proposte dagli
Associati Eventuali iniziative proposte dagli Associati, che saranno inserite
nell'ordine del giorno della convocata Assemblea Generale degli Associati
dovranno essere inviate alla Segreteria del Collegio Periti Italiani entro
e non oltre il mese di febbraio, unitamente ad una relazione illustrativa,
firmata dai proponenti degli argomenti da discutere e sui quali
deliberare. Art. 16 – Esclusione dall’Assemblea Generale degli
Associati Non
possono partecipare all'Assemblea Generale gli Associati che risultino
sospesi o morosi al momento dello svolgimento dell’Assemblea
stessa. Art. 17 - Consiglio Direttivo Il
Collegio Periti Italiani è retto da un Consiglio Direttivo composto da
n.ro 7 (sette) Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale e scelti tra gli
Associati in regola con il pagamento delle quote
sociali. Il
Consiglio Direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni e può essere
rieletto. Il
Consiglio Direttivo può in qualsiasi momento e senza altre approvazioni,
per comprovate esigenze di operatività, cooptare al massimo 3 (tre) nuovi
Consiglieri tra gli Associati in regola con il pagamento delle quote
sociali. Questi saranno in ogni caso Consiglieri con i medesimi diritti e
doveri di quelli eletti e non si distingueranno più da quelli eletti per
nessun motivo. La
Carica di Consigliere non comporta nessuna retribuzione salvo un gettone
di presenza, stabilito dagli stessi Consiglieri, e salvo rimborso spese a
piè di lista. Alla fine di ogni Assemblea del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale che sarà trattenuto nell’apposito Libro Verbali custodito presso la Sede del Collegio Periti Italiani.
Art. 18
– Compiti Consiglio Direttivo Spetta
al Consiglio Direttivo di: a)
eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Presidente Onorario, un Vice
Presidenti, il Segretario, il Tesoriere; b)
curare il conseguimento dei fini sociali ed attuare le deliberazioni
dell'Assemblea Generale; c)
provvedere alla compilazione di un elenco suddiviso in categorie di
appartenenza cui verranno iscritti gli Associati (Art.1), ed
all'aggiornamento di esso, provvedendo alle iscrizioni e cancellazioni
previste dal presente Statuto; d)
ratificare in merito ai provvedimenti
disciplinari; e)
deliberare la convocazione della Assemblea
Generale; f)
designare rappresentanti del Collegio Periti Italiani presso Enti nei
quali tale rappresentanza sia prevista o
richiesta; g) di
nominare, quando necessario, eventuali membri di Commissioni
Consultive; h)
nominare i Delegati Territoriali; i)
preparare e presentare all'Assemblea Generale sia il Bilancio Consuntivo e
sia il correlato Bilancio Preventivo che entrambi saranno stati
previamente messi a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti per
le Loro opportune valutazioni; j)
promuovere ed approvare le norme che regolano la vita sociale del
Collegio, nello spirito del presente Statuto; k)
rilasciare, a richiesta, dichiarazioni ed attestazioni relative agli
Associati; l) adempiere a tutte le altre mansioni previste dal presente Statuto, in ordine all’ordinaria amministrazione, o che siano ad esso demandate per legge, anche se non espressamente indicate. Art. 19 – Riunioni Consiglio
Direttivo Il
Consiglio Direttivo si riunisce normalmente ogni 3 (tre) mesi, o quando il
Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga opportuno; la
riunione può avvenire sia per videoconferenza e sia per teleconferenza.
Per la validità delle delibere consiliari é necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi componenti in carica, e le decisioni sono prese a
maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del
Presidente, o in sua assenza, del facente
funzione. I
componenti del Consiglio Direttivo che non intervenissero per 3 (tre)
riunioni consecutive senza giustificato motivo saranno ritenuti
dimissionari dalla carica. In caso
di carenza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo per morte,
dimissioni o decadenze, saranno chiamati a sostituire i cessati, quegli
Associati fra i non eletti, con il numero di voti più elevato. In caso di
parità sarà chiamato a far parte del Consiglio Direttivo il candidato
avente la maggiore anzianità di appartenenza al Collegio Periti
Italiani. In ogni
caso, qualsiasi fosse il numero dei Consiglieri rimasti in carica, il
Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla sua naturale
scadenza. Alla
fine di ogni Assemblea del Consiglio Direttivo sarà redatto un verbale
firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario nominato che sarà
trattenuto cronologicamente nell’apposito Libro Verbali custodito presso
la Sede del Collegio Periti Italiani. Art. 20 - Il Presidente Il
Presidente ha la rappresentanza legale del Collegio Periti Italiani di
fronte a terzi ed in giudizio, ed è il responsabile della amministrazione;
depositerà la firma in Banca. Il Presidente coordina le attività del
Collegio Periti Italiani, cura il collegamento con altre Associazioni,
Ordini Professionali, Enti, adempie a tutti gli altri compiti demandati
dal presente Statuto o dalle Leggi. Il
Presidente ha la facoltà di farsi rappresentare, tramite delega scritta,
da qualsiasi Consigliere od Iscritto per specifici
atti. Il
Presidente può convocare il Consiglio Direttivo in qualunque momento lo
ritenga opportuno. Nei casi
di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Membri del Consiglio
Direttivo, il Presidente del Collegio Periti Italiani rimane in carica
temporaneamente per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione e per la
convocazione d’urgenza del Consiglio Direttivo. Quest’ultimo deve essere
convocato entro 60 (sessanta) giorni e deve avere luogo nei successivi 30
(trenta) giorni. Il
Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative,
finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente eletto entro il termine di
giorni 20 (venti) dall’elezione di questo: tali consegne devono risultare
da un apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del
Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. Detto verbale deve essere
trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei Verbali del Consiglio
Direttivo Il Presidente può essere rieletto. Art. 21 - Vice
Presidente Il Vice
Presidente, depositerà la propria firma in Banca, ed in caso di assenza
del Presidente del Collegio Periti Italiani lo sostituirà con le medesime
funzioni, nessuna esclusa. In base
a quanto disposto dal presente Statuto, il Vice Presidente, nei casi di
definitivo impedimento del Presidente a svolgere le proprie funzioni,
provvederà ad indire la seduta del Consiglio Direttivo per le conseguenti
determinazioni. Art. 22 - Consigliere
Segretario Il
Consigliere Segretario è il diretto collaboratore del Presidente del
Collegio Periti Italiani. In particolare cura la regolare tenuta dei Libri
dei Verbali delle riunioni sia delle Assemblee Generali dei Soci e sia
delle Assemblee del Consiglio Direttivo. Il
Consigliere Segretario cura altresì sia la tenuta dell'elenco degli
Associati divisi in Categorie, sia il rilascio delle dichiarazioni e/o
delle altre attestazioni relative agli Associati, e cura l'esecuzione
delle delibere del Consiglio Direttivo. Sovraintende all'ufficio di
Segreteria di cui è il responsabile. Il
Tesoriere è incaricato della gestione contabile del Collegio conformemente
sia alle deliberazioni degli Organi Sociali e sia in ottemperanza delle
vigenti norme Statutarie e di Legge. Predispone la bozza del Bilancio
Consuntivo e Preventivo, atteso che il periodo di rendicontazione è
fissato dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Predispone i predetti documenti nei tempi secondo le vigenti
normative e per quanto definito col presente Statuto; in caso di necessità
potrà avvalersi, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, della
collaborazione continuativa o saltuaria di un contabile professionista
esterno, appositamente remunerato. È
ovviamente assistito nel suo operato dal Consigliere
Segretario. Art. 24 - Il Presidente
Onorario Il
Presidente Onorario, funzione questa onorifica, viene nominato dal
Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Collegio Periti
Italiani, e potrà affiancare il Presidente in alcuni ambiti. Al Presidente
Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di
rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti od
Istituzioni. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.
Art. 25
- Il Collegio dei Revisori Il
Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2
(due) supplenti che durano in carica come i Consiglieri e sono
rieleggibili. Spetta
loro ed inoltre loro spetta per la carica ricoperta, solo l’eventuale
rimborso delle spese a piè di lista e previamente concordate come
tipologia all’atto dell’assunzione della Carica; i Membri del Collegio dei
Revisori possono essere scelti anche all’esterno della compagine Sociale,
devono aver dato buona prova di condividere gli scopi del COLLEGIO PERITI
ITALIANI e devono essere professionalmente atti allo svolgimento della
mansione così come definito dalla corrente normativa in materia. Essi
nominano tra loro un Presidente. E` loro
competenza sorvegliare la gestione contabile del Collegio eseguendo le
verifiche stabilite dalla vigente normativa che saranno registrate in
apposito Verbale che sarà trattenuto in ordine cronologico nel Libro dei
Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti. Redigeranno inoltre idonea
Relazione (appositamente trattenuta nel Libro dei Verbali del Collegio dei
Revisori dei Conti) con la quale accompagneranno ogni anno il Bilancio
d’Esercizio all’ Assemblea Generale degli Associati, che assieme alla
Relazione del Presidente del Collegio Periti Italiani, verrà presentato
per la successiva approvazione. Il
Collegio dei Revisori ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio
Direttivo, ma senza voto deliberativo. Il
Collegio dei Revisori decide la cessazione anticipata degli organi del
Collegio Periti Italiani in tutti i casi in cui il Consiglio Direttivo sia
impossibilitato ad eseguire i propri compiti nonché nel caso in cui
l’omissione, da parte di tale Organo, degli atti di competenza, impedisca
il funzionamento del Collegio Periti Italiani. In tale ipotesi il Collegio
dei Revisori dei Conti gestisce, nell’ambito dell’ordinaria
amministrazione, la cessazione anticipata degli Organi del Collegio Periti
Italiani e provvede immediatamente ad indire le
elezioni. Art. 26
- Il Collegio dei Probi Viri Il
Collegio dei Probi Viri è composto da 5 (cinque) Componenti, 3 (tre)
effettivi e 2 (due) supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli Associati che
nominano nel loro seno un Presidente. Il
Collegio dei Probi Viri ha il compito di dirimere ogni controversia che
possa sorgere tra gli Organi del Collegio ed Associati, e tra Iscritto ed
Iscritto. Il Collegio dei Probi Viri prende le sue decisioni a maggioranza
ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Collegio dei Probi
Viri si riunisce senza formalità e senza preavviso, le sue decisioni sono
inappellabili. Durano in carica quanto i
Consiglieri. Il Collegio dei Probiviri registrerà le proprie adunanze e le proprie deliberazioni in apposito Libro dei Verbali che sarà custodito presso la Sede del Collegio. Art. 27 - Comitato Tecnico
Scientifico Il
Comitato Tecnico Scientifico è l’Organo consultivo che fornisce pareri al
Consiglio Direttivo. Il
Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in
carica 4 (quattro) anni e può essere
rieletto. I
Componenti del Comitato Tecnico Scientifico dovranno essere scelti fra
docenti universitari, Personalità di spicco della vita sociale, e
riconosciuti esperti esterni al Collegio Periti Italiani appartenenti ad
ambiti di studio e di intervento coerenti con gli scopi e le finalità del
Collegio Periti Italiani. Previa
convocazione del suo Presidente nominato fra i componenti del Comitato
Tecnico Scientifico, questo si riunisce tutte le volte ritenute
necessarie. Alle
riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipa di diritto un
Componente del Collegio Periti Italiani all’uopo designato dal Presidente
o dal Consiglio Direttivo del Collegio Periti
Italiani. Il
Comitato Tecnico Scientifico prepara una breve relazione consuntiva
annuale sull’andamento della propria attività da trattenersi nell’apposito
Libro dei Verbali trattenuto in ordine cronologico in apposito registro
presso la Sede del Collegio Periti
Italiani. Art. 28 – Dipartimenti
Professionali I
Dipartimenti Professionali, poiché anche nell’interesse del Collegio
Periti Italiani, possono essere formati solo da Associati al Collegio che
svolgano la loro attività all'interno della medesima categoria (Art. 1)
purché ne diano comunicazione al Consiglio Direttivo, ed Ogni
Gruppo Professionale segnali al Consiglio Direttivo il proprio referente
di collegamento. Art. 29 - Organizzazione
Territoriale È
facoltà del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, nominare sul
territorio un Delegato Territoriale, che rappresenterà il Collegio Periti
Italiani.
Art. 30 – Patrimonio Il
Patrimonio del Collegio Periti Italiani è costituito
da: a) beni
di sua proprietà per acquisto; b) quote
annuali dei Soci fissate dal Consiglio Direttivo su proposta del
Presidente; c)
contributi ordinari e straordinari dei Soci, approvati dall’Assemblea
Generale dei Soci su proposta del Presidente; d)
contributi di Enti Pubblici e di altre persone fisiche e
giuridiche; e)
donazioni o lasciti in genere; f) ogni
altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo
sociale. E’ fatto
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano
imposti per legge. Art. 31 – Provvedimenti disciplinari – Modalità di
opposizione Il Socio
che venga meno ai propri doveri professionali o alle norme statutarie, che
non osservi, nell'ambito delle sue attribuzioni, le disposizioni del
presente statuto, che si renda colpevole di azioni contrarie agli
interessi dell'Associazione o che abbia compiuto atti gravi, contrari al
senso comune della buona moralità, verrà deferito al Collegio dei Probi
Viri. Il
Collegio dei Probi Viri, secondo la gravità della mancanza e con giudizio
motivato, potrà proporre le seguenti
sanzioni: a)
richiamo b)
censura c)
sospensione dei diritti derivanti dalla
iscrizione d)
radiazione dal Collegio Periti Italiani e conseguente cancellazione
dall'elenco categorico degli Associati. I
provvedimenti del Collegio dei Probi Viri, per essere operanti, dovranno
essere ratificati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'interessato
mediante lettera Raccomandata A.R. Prima di proporre al Consiglio
Direttivo una qualsiasi sanzione disciplinare, il Collegio dei Probi Viri
dovrà contestare all'interessato la mancanza attribuitagli, mediante
lettera Raccomandata A.R., accordando un termine non inferiore a giorni 20
(venti) per le eventuali giustificazioni e, se del caso, sentire lo stesso
di persona. Art. 32 – Scioglimento del Collegio Periti
Italiani In caso
di scioglimento del Collegio Periti Italiani l'Assemblea generale
procederà a norma di legge alla nomina di uno o più liquidatori,
determinandone i poteri. I
Liquidatori, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività
e pendenze, devolveranno i beni residui a favore di altre organizzazioni
senza scopo di lucro operanti in identico od analogo settore od ai fini di
pubblica utilità, e salva diversa destinazione imposta dalla
legge. Art. 33 – Visione Documenti
Associativi Gli
Associati al Collegio Periti Italiani, motivandone la ragione per iscritto
da inviarsi con raccomandata R.R. alla Presidenza del Collegio, possono
chiedere di poter personalmente visionare i Libri Sociali presso la Sede
del Collegio. Il
Presidente, previamente sentito sia il Consiglio Direttivo e sia il
Collegio dei Revisori dei Conti, può rifiutare, purché ne sussistano
valide ragioni, motivandole, tale richiesta avanzata dal Socio. In ogni
caso è fatto divieto, ricavare copie dei Libri Assembleari e Contabili del
Collegio Periti Italiani per trattenerli per qualsiasi proprio uso o
scopo. Art. 34 – Foro Competente Foro competente per ogni controversia è quello di
Roma. Art. 35 – Rinvio Per
tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme
di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano pro
tempore correnti. _______________ F.to
Alessio Russo F.to
Fabrizio Ruffo Notaio - SIGILLO _______________ REGISTRATO all'Agenzia
delle Entrate di Roma 4 il 28 settembre
2020 N.
25957.... Serie.1T |
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